In attesa della circolare ministeriale relativa ai necessari chiarimenti sul SISTRI, Confindustria ha ritenuto necessario dare una risposta plausibile ai quesiti più importanti e indifferibili delle imprese, in vista dell’ormai imminente data di avvio; dette indicazioni riguardano il campo di applicazione e la procedura di utilizzo del Sistri da applicare a partire dal 1 ottobre 2013.
Per quanto riguarda il campo di applicazione “In considerazione degli intendimenti del Ministro, Confindustria ha individuato nelle attività codificate in ATECO (38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali, 39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti e 49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) il requisito minimo per l’avvio dell’attività dal 1 ottobre. Per le altre imprese, le cui attività sono individuate con codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3 marzo 2014. Si noti che qualora invece la norma fosse interpretata in senso estensivo, le imprese obbligate a partire dal primo ottobre sarebbero circa 50.000, e non 17.000 come voluto dal Ministro.”
Per quanto riguarda poi le prime indicazioni operative per le imprese obbligate dal 1 ottobre “I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1 ottobre dovranno utilizzare SISTRI applicano la procedura prevista per l’attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013”.
Inoltre, “Non risulta applicabile al Sistri, così come è concepito, il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre, prima che gli impianti inizino ad utilizzare Sistri, così come previsto nel Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.”.